FONDO DI GARANZIA MUTUI PRIMA CASA

Il Fondo di garanzia per la prima casa (c.d. Fondo prima casa), è stato istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 comma 48 lett. c).

 

Il Fondo è stato recentemente rifinanziato con il “Decreto Sostegni-bis” (DL. 25 maggio 2021, n.73, art. 64).

 

A CHI È RIVOLTO IL FONDO

Il Fondo è rivolto a tutti i cittadini che, alla data di presentazione della domanda di mutuo per l’acquisto della prima casa, non siano proprietari di altri immobili a uso abitativo (anche all’estero) salvo il caso in cui il mutuatario abbia acquisito la proprietà per successione causa morte, anche in comunione con altro successore, e che siano ceduti in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

L’ammontare del finanziamento non deve essere superiore a 250.000 euro.

Il fondo prevede una garanzia pubblica del 50% (con controgaranzia dello Stato).

Il requisito dell'impossidenza dichiarato al momento della presentazione della domanda di acceso al Fondo è tassativo ed inderogabile.

In caso di richiesta della garanzia del Fondo, parte mutuataria e parte datrice di ipoteca devono sempre coincidere con i richiedenti l’accesso al Fondo poiché, come previsto dalla vigente normativa, non è possibile l'intervento di ulteriori garanzie (terzo datore di ipoteca) in presenza della garanzia statale.

L’accesso alla garanzia del Fondo al 50%, pertanto, è consentito indipendentemente da composizione familiare ed età.

 

CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE DA COMPRARE

L’immobile per il quale si chiede il finanziamento deve essere adibito ad abitazione principale, non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n.1072.

 

COSA PREVEDE IL DECRETO SOSTEGNI bis

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, “Misure urgenti connesse all’emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani e i servizi territoriali” (c.d. “Decreto sostegni bis”), sono state emanate nuove importanti disposizioni riguardanti – tra le altre – il Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa.

In particolare, la garanzia concedibile dal fondo è elevata all’80% della quota capitale per tutti coloro che rientrano nelle categorie prioritarie elencate di seguito – con ISEE non superiore ai 40 mila euro annui – e che ottengono un mutuo superiore all’80% rispetto al prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori.

Elenco delle categorie prioritarie:

  • Coppia coniugata ovvero convivente more uxorio da almeno due anni, in cui almeno uno dei richiedenti non abbia compiuto trentasei anni.
  • Famiglia monogenitoriale con figli minori, il mutuo è richiesto da:
  • Persona singola non coniugata, né convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi;
  • Persona separata/divorziata ovvero vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore.
  • Giovani che non abbiano compiuto trentasei anni;
  • Conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, o comunque denominati.

Inoltre, per tali categorie è previsto un tasso calmierato del finanziamento ovvero “il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.108”.

Per coloro che, pur rispettando i requisiti di accesso al Fondo, hanno un ISEE superiore a 40 mila euro annui, la garanzia resta al 50% della quota capitale.

 

DOMANDA DI ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA

Inviare alla Filiale di competenza tramite e-mail la seguente documentazione:

  • documento d’identità in corso di validità di tutti i richiedenti con Codice Fiscale (in caso di cittadini stranieri allegare il certificato di matrimonio qualora non risulti agli atti degli uffici pubblici italiani);
  • Domanda di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'art. 1, comma 48, lett. c), della legge 27 dicembre 2013 n. 147” compilata in ogni sua parte e firmata dal richiedente/i (allegata alla presente circolare o scaricabile dal sito della Banca / Intranet o dal sito della Consap);
  • in caso di presenza di ipotesi di priorità oltre ai documenti dei punti precedenti l’ISEE non superiore a 40.000€ redatto da professionista abilitato.