ACCORDO ABI-Associazione Consumatori 2020
Accordo ABI-Associazione dei Consumatori
Banca Veronese ha aderito all'Accordo ABI-Associazione dei Consumatori in tema di sospensione della quota capitale dei mutui garantiti da ipoteca su immobili e dei finanziamenti chirografari a rimborso rateale siglato il 21 aprile 2020 tra ABI e varie Associazioni dei Consumatori.
Tale accordo prevede la possibilità di sospendere il pagamento della sola quaota capitale fino a 12 rate nel caso in cui il Cliente a seguito dell'emergenza Covid-19 abbia riscontrato delle difficolta nel rimborso.
La richiesta è stata prorogata dal 30 giugno 2020 al 30 settembre 2020.
Caratteristica:
L’accordo, con la finalità di sostenere le famiglie colpite dall'emergenza nazionale in corso a causa dell'evento epidemiologico da COVID, prevede la sospensione della sola quota capitale per una durata non superiore a 12 mesi (anche attraverso più sospensioni purché la somma della durata dei periodi delle sospensioni complessivamente non sia superiore a 12 mesi) di:
- prestiti chirografari (cioè non assistiti da garanzie reali) a rimborso rateale erogati prima del 31 gennaio 2020;
- mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso erogati prima del 31 gennaio 2020 a persone fisiche per ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati, liquidità o acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale, che non rientrano nei benefici previsti dal Fondo Gasparrini o pur essendo connessi all’acquisto dell’abitazione principale non presentano le caratteristiche idonee all'accesso del Fondo Gasparrini.
Sono inclusi i finanziamenti: (i) cartolarizzati; (ii) ceduti a garanzia dell’emissione delle obbligazioni bancarie; (iii) mutui oggetto di operazioni di portabilità ovvero accollati anche a seguito di frazionamento.
La sospensione può essere richiesta anche da parte di soggetti che abbiano già usufruito di una sospensione del finanziamento purché il soggetto risulti in regola con i pagamenti previsti con il piano di ammortamento.
Viene pertanto sospesa la sola quota capitale ed il pagamento delle rate continua con solo gli interessi del corso nel periodo si sospensione. Al termine della sospensione il pagamento dell rate riprenderà secondo quanto previsto dal piano di ammortamento originale che sarà prolungato per un periodo pari a quello di sospensione.
Destinatari:
Per l’accesso alla sospensione è necessario che si riscontrino uno dei seguenti eventi, con riferimento ad uno dei cointestatari verificatesi entro due anni dalla data di presentazione della domanda:
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
- Cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
- Sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad es. CIG; CIGS; altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà), sulla scorta di quanto previsto dall’art. 1 comma 1, del D.M 25 marzo 2020;
- Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;
- Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, una riduzione del fatturato - in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Esclusioni:
Non possono essere oggetto di sospensione:
- i finanziamenti già classificati a credito deteriorato o con rate impagate al 31 gennaio 2020 ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
- i finanziamenti che fruiscono di agevolazioni pubbliche;
- i finanziamenti per i quali sia stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi purché tale assicurazione copra almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso;
- le operazioni di credito verso la cessione del quinto dello stipendio o della pensione;
- le delegazioni di pagamento.
Documenti necessari per procedere alla richiesta:
- MODULO DI SOSPENSIONE DELLA QUOTA CAPITALE DEI MUTUI IPOTECARI E DEI PRESTITI CHIROGRAFARI A RIMBORSO RATEALE IN BASE ALL’ACCORDO ABI - ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI DEL 21 APRILE 2020. (con annesso tutte le copie della documentazione in esso richieste evidenziate dal/i richiedente/i).
- Copia documento di identità in corso di validità del/dei richiedenti, garanti ed eventuali terzi datori di ipoteca.
- in caso di perdita del lavoro subordinato e cessazione dei rapporti di lavoro (di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c): documentazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro e le cause della stessa (ad es.: copia lettera di licenziamento; copia lettera di dimissioni; copia contratto di lavoro dal quale si evinca l’intervenuta scadenza del termine);
- in caso di morte: semplice autocertificazione dei/l cointestatario/i/erede/i;
- in caso di non autosufficienza copia del certificato rilasciato dall’apposita commissione istituita presso la ASL competente per territorio che qualifica il mutuatario quale portatore di handicap grave ovvero invalido civile (dall’80% al 100%);
- nel caso di sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro idonea documentazione quale copia certificazione del datore di lavoro; copia richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito, copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione al trattamento di sostegno del reddito);
- per le sospensioni richieste da i lavoratori autonomi e liberi professionisti copia della specifica documentazione richiesta dalla banca (anche attraverso autocertificazione di cui all.’art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) che attesti una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019.
Tutta la documentazione in base alle proprie spefichie richieste dovrà essere debitamente compilati, firmati ed inviati tramite posta elettronica (pec) alla propria filiale di competenza o previo appuntamento consegnata allo sportello.