Sostegno Economico Covid

Banca Veronese, in questo periodo di forte emergenza, ha deciso di offrire ai propri clienti che stanno subendo un danno economico derivante dall’emergenza Covid – 19, la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei mutui attraverso il Fondo di Solidarietà Consap con le innovazioni introdotte dal decreto “Cura Italia” del 17 marzo 2020.

Fondo di Solidarietà Consap

È un provvedimento governativo che prevede, un sostegno a favore dei mutuatari in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo.

Cosa prevede il decreto Fondo di Solidarietà Consap

È possibile richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa, per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi nel corso dell'esecuzione del contratto.

Caratteristiche del mutuo:

  • importo originario non superiore ad € 400.000;
  • deve essere stato richiesto per acquisto una prima casa adibita ad abitazione principale e sita in Italia e non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • essere titolare di un mutuo attivo al momento della presentazione della domanda;
  • non devono essere presenti ritardi nei pagamenti delle rate, superiori ai 90 giorni consecutivi.

Destinatari (privati):

  • lavoratori subordinati;
  • lavoratori di cui all’art. 409, 3° comma del c.p.c. (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione continuativa e coordinata).

Sono previste precise situazioni per poter presentare la richiesta di sospensione (lavoratori che abbiano subito):

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
  • cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
  • morte, riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%;
  • sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro (così come disciplinato dall’Art. 1 Decreto 25 marzo 2020) con le seguenti caratteristiche:
    • sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi;
    • riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo.

La sospensione del pagamento delle rate mutuo può essere concessa per una durata massima complessiva non superiore a: 

  • 6 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi; 
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.

Destinatari (altri):

  • liberi professionisti;
  • lavoratori autonomi, che esercitino attività non imprenditoriali (sono escluse dai benefici imprese e ditte individuali).

Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi delle Legge 14 gennaio 2013 n. 4 (rientrano le forme di lavoro esercitate in forma individuale, associata, societaria, cooperativa o nella forma di lavoro dipendente) e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima Legge.

Possono richiedere la sospensione, limitatamente ai 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto, a condizione che “autocertifichino” di aver registrato un decremento superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in seguito della chiusura o delle restrizioni della propria attività operata dalle autorità in seguito al coronavirus.

La richiesta dovrà essere corredata da un’autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000, che attesti di aver registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato per la chiusura o della restrizione della propria attività operata come sopra indicato

La richiesta non potrà essere accolta dalla banca se:

  • richieste di sospensione a valere su mutui fondiari che hanno fruito di agevolazioni pubbliche; in tal caso sarà possibile valutare la sospensione rate e allungamento mutuo su iniziativa della Banca;
  • in caso di ritardo nei pagamenti superiore a 90 gg consecutivi o DBT o avvio da terzi di procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
  • in caso di fruizioni di ulteriori agevolazioni pubbliche, ad eccezione dei mutui concessi per il tramite del Fondo di garanzia per l’acquisto dei mutui prima casa, gestito da CONSAP SpA.;
  • in caso di presenza di copertura assicurativa a protezione del rischio dei casi previsti da questa fattispecie di sospensione secondo Art.2 Comma 477 lettera C) della Legge 244/2007;
  • mutui casa di importo superiore ad € 400.000. Per la verifica di tale requisito, si deve far riferimento all’importo originariamente erogato e non al capitale residuo;
  • immobile oggetto del mutuo “Prima Casa” rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

In caso di mutuo cointestato, i requisiti in questione devono essere posseduti da almeno uno dei cointestatari.

Il Fondo di Solidarietà Prima Casa interviene a favore del mutuatario con un contributo pari al 50% degli interessi che maturano a seguito della richiesta di sospensione. Il rimanente 50% della quota interessi maturata rimane a carico del mutuatario.

Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originaria, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.

MUDULO – RICHIESTA SOSPENSIONE DEL MUTUO PRIMA CASA - MEF

(Compilare per la richiesta di Sospensione Mutuo Prima Casa secondo quanto previsto dal Fondo di Solidarietà CONSAP. Il modulo corredato dalla documentazione in base alla casistica selezionata ed un documento di identità valido dovrà essere inviato alla Filiale di competenza tramite e-mail.)

MUDULO – RICHIESTA SOSPENSIONE DEL MUTUO PRIMA CASA BANCA (privati)

(Compilare per la richiesta di Sospensione Mutuo Prima Casa Banca (privati). Il modulo ed un documento di identità valido dovrà essere inviato alla Filiale di competenza tramite e-mail.)

MUDULO – RICHIESTA SOSPENSIONE DEL MUTUO PRIMA CASA BANCA (altro)

(Compilare per la richiesta di Sospensione Mutuo Prima Casa Banca (altro). Il modulo ed un documento di identità valido dovrà essere inviato alla Filiale di competenza tramite e-mail.)

La domanda deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il mutuo, unitamente al documento di identità (per i soli cittadini italiani e dell’unione europea) o al passaporto e al permesso di soggiorno (per cittadini extra UE).

Inoltre, il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione, in aggiunta alla domanda di sospensione (per gli eventi morte del mutuatario e riduzione del fatturato dei lavoratori autonomi e liberi professionisti è sufficiente il solo modello di domanda):

  1. 1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione:
    • In caso di rapporto a tempo indeterminato, lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa (si veda punto 3);
    • In caso di rapporto a tempo determinato, copia del contratto nonché eventuali comunicazioni interruttive del rapporto (nel caso di dimissioni per giusta causa si veda il punto 3);
  2. 2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 409 numero 3 del p.c., con attualità dello stato di disoccupazione:
    • copia del contratto nonché eventuali comunicazioni interruttive del rapporto (in caso di recesso per giusta causa si veda il punto 3).
  3. 3. In tutti i casi di dimissioni per giusta causa:
    • sentenza giudiziale o atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l'accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;
    • lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;
    • lettera di dimissioni unitamente all'atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.
  4. 4. In caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto dei mutuo:
    • certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso l'ASL competente per territorio che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%).
  5. 5. In caso di sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi (documenti in alternativa tra loro):
    • copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
    • copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;
    • copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione.
  1. 6. In caso di riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo (documenti in alternativa tra loro):
    • copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
    • copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;
    • copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione sia del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione sia della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro.

Ulteriori chiarimenti su domande al seguente link: FAQ - CONSAP

Iniziativa Banca Veronese

Per i propri clienti che si trovano in difficoltà, prevede la possibilità di richiedere la sospensione fino all’intera rata del proprio mutuo.

Banca Veronese per i propri clienti che si trovano in difficoltà finanziaria per cause derivanti dall’emergenza sanitaria in corso e non sono in possesso dei requisiti necessari per aderire al Fondo di Solidarietà CONSAP, possono fare richiesta alla Banca di sospendere le rate del mutuo per un massimo di 12 mesi (previa valutazione da parte della Banca)

Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originaria, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.

MUDULO – RICHIESTA SOSPENSIONE DI PAGAMENTO DELLE RATE DI MUTUO INIZIATIVA BANCA

(Compilare per la richiesta di Sospensione Mutuo Iniziativa Banca. Il modulo ed un documento di identità valido dovrà essere inviato alla Filiale di competenza tramite e-mail.)