Normativa
17/08/2026
Informativa alla clientela per la sospensione delle rate di Mutuo -- ORDINANZA N. 1201 DEL 14 LUGLIO 2026

Con comunica l’avvenuta emanazione dell’Ordinanza n. 1201 del 14 luglio 2026 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal giorno 15 giugno 2025 al 1° luglio 2025 e dal 12 al 13 luglio 2025 nel territorio 
del comune di Borca di Cadore e di San Vito di Cadore in provincia di Belluno”.

L’ordinanza in questione all’art. 09 dispone quanto segue:

  • In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal giorno 15 giugno 2025 al 1° luglio 2025 e dal 12 al 13 luglio 2025 nel territorio del comune di Borca di Cadore e di San Vito di Cadore in provincia di Belluno - considerato che tale evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile - I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici - previa presentazione di autocertificazione del danno  subito, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile (dunque al massimo sino al 28/08/2026 – Dichiarazione stato emergenza del 28/08/2025);
  • Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza (ossia entro il 14 agosto 2026) le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:
  1. tempi di rimborso;
  2. costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti; 
  3. il termine, non inferiore a trenta giorni (da quando viene data l’informativa) per l'esercizio della facoltà di sospensione, dunque per richiedere la sospensione.
  • Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 28 agosto 2026, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

Informativa Iccrea Ordinanza 1201 DEL 14 LUGLIO 2026 SOSPENSIONE DELLE RATE DI MUTUO