Si comunica l’avvenuta emanazione dell’Ordinanza 1140 del 2 maggio 2025 – “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025 nel territorio dei comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della provincia di Grosseto, di Campo nell’Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della provincia di Pistoia e dal 14 marzo 2025 nel territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato”
L’ordinanza in questione, all’art.11, dispone quanto segue:
- In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025 nel territorio dei comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della provincia di Grosseto, di Campo nell’Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della provincia di Pistoia; nonché dal 14 marzo 2025 nel territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato - considerato che tali eventi di elevata intensità hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e che pertanto costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile – i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici - previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dunque al massimo sino al 9-04-2027 – termine prorogato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 aprile 2026);
- entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza (ossia entro il 1 giugno 2025) le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:
- Tempi di rimborso;
- Costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;
- Il termine, non inferiore a trenta giorni (da quando viene resa l’informativa) per l'esercizio della facoltà di sospensione, dunque per richiedere la sospensione.
- Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 9 aprile 2026, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.
Informativa Iccrea Ordinanza 1140 del 2 Maggio 2025 territorio della Regione Toscana