Normativa
20/03/2026
Informativa alla clientela per la sospensione delle rate di Mutuo -- ORDINANZA N. 1182 DEL 19 FEBBRAIO 2026
Si comunica l’avvenuta emanazione dell’Ordinanza n. 1182 del 19 febbraio 2026 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 17 novembre 2025 nel territorio della provincia di Gorizia e di Udine” (di seguito Ordinanza).
L’ ordinanza in questione all’ art. 12 dispone quanto segue:
- In ragione del grave disagio socioeconomico degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi, nei giorni 16 e 17 novembre 2025, nel territorio della provincia di Gorizia e di Udine - considerato che tali eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del Codice civile - i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o, nel caso dell’agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eccezionali eventi calamitosi - previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, (dunque al massimo sino al 20/01/2027 – Dichiarazione stato emergenza del 20/01/2026);
- Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza (ossia entro il 19 marzo 2026) le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:
- Tempi di rimborso;
- Costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;
- Il termine, non inferiore a trenta giorni (da quando viene data l’informativa) per l'esercizio della facoltà di sospensione, dunque per richiedere la sospensione.
- Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 20 gennaio 2027, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.