Normativa
11/03/2026
Informativa alla clientela per la sospensione delle rate di Mutuo -- ORDINANZA N. 1181 DEL 17 FEBBRAIO 2026


Con l’avvenuta emanazione dell’Ordinanza n. 1181 del 17 febbraio 2026 recante “Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana” (di seguito Ordinanza), è stata effettuata l’integrazione dei Comuni di cui all'allegato deIl’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026.

L’ ordinanza in questione all’art. 10 dispone quanto segue:

  • In ragione del grave disagio socioeconomico degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana; considerato che tale evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1.218 del Codice civile – i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati , ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici - previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dunque al massimo sino al 26/01/2027 – Dichiarazione stato emergenza del 26/01/2026);
  • Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza (ossia entro il 01 marzo 2026) le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando: 
  1. Tempi di rimborso;
  2. Costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;
  3. Il termine, non inferiore a trenta giorni (da quando viene data l’informativa) per l'esercizio della facoltà di sospensione, dunque per richiedere la sospensione;
  • Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 26 gennaio 2027, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

Informativa Iccrea Ordinanza 1181 del 17 febbraio 2026 Integrazione Comuni

Allegato Ocdpc 1181 Integrazione elenco comuni