Si comunica l’avvenuta emanazione dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 922 del 17 settembre 2022 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 nel territorio delle Provincie di Ancona e Pesaro Urbino” (qui di seguito la “Ordinanza”).
Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 19 ottobre 2022, gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, sono stati estesi al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, anch’ essi colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022.
Con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023, gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, sono stati estesi altresì al territorio dei Comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in Provincia di Macerata, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022.
Con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023, è stato prorogato di 12 mesi e dunque sino al 16-09-2024 lo stato di emergenza, precedentemente disposto sino al 16-09-2023 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 16-09-2022, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, nonché nel territorio dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata.
Di conseguenza la previsione di cui all’art. 8 dell’Ordinanza dovrà considerarsi applicabile anche a tali Comuni.
Con la Legge 8 agosto 2024, n. 111 è stato introdotto l’art. 8 bis “Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche”.
Successivamente con la Legge 3 ottobre 2025, n. 147, è stato modificato l’art. 8 bis comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n.111.
L’ordinanza in questione, all’ art.8, dispone quanto segue:
- In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino - considerato che detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile – i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dunque sino al 31 dicembre 2025 – termine prorogato da ultimo dalla Legge 147/25);
- Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza (ossia entro il 16 ottobre 2022) le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:
- Tempi di rimborso;
- Costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;
- Il termine, non inferiore a trenta giorni (da quando viene resa l’informativa) per l'esercizio della facoltà di sospensione, dunque per richiedere la sospensione.
- Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 16 settembre 2023, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.
Informativa Iccrea Ordinanza 922 del 17 Settembre 2022 Sospensione rate comuni Marche