Dal Credito Cooperativo
16/12/2020
Nuova definizione di DEFAULT

A partire dal 1° gennaio 2021 Banca Veronese applicherà le nuove regole europee in tema di classificazione delle controparti inadempienti rispetto a un’obbligazione verso la banca (cosiddetto “default”), introdotte dall’Autority Banking European (EBA)con l’obiettivo di uniformare i comportamenti degli istituti di credito dei Paesi dell’UE.

 

LE PRINCIPALI NOVITA’

Tema Regole attuali (fino al 31/12/2020) Nuove regole (dal 01/01/2021)

Classificazione a Default

Il Cliente viene classificato a default se presenta arretrati / sconfinamenti per oltre 90 giorni consecutivi pari ad almeno il 5% del totale delle esposizioni del cliente verso la singola Banca

Il Cliente viene classificato a default se supera entrambe le seguenti soglie di rilevanza per oltre 90 giorni consecutivi:

  • in termini assoluti: euro 100 per le esposizioni al dettaglio (Persone Fisiche e PMI) ed euro 500 per le altre esposizioni;
  • in termini relativi: 1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni del cliente nei confronti di Società del  Gruppo Bancario.

Compensazione

È consentita la compensazione degli importi scaduti con le disponibilità presenti su altre linee di credito non utilizzate o parzialmente utilizzate dal cliente

La compensazione su iniziativa della Banca non è più consentita. Di conseguenza, ciascuna banca o intermediario appartenente al Gruppo Bancario è tenuto a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate

Permanenza nello stato di Default

Lo stato di default viene meno nel momento in cui il cliente regolarizza verso la Banca lo sconfino di pagamento e/o rientra dallo sconfinamento di conto corrente

Lo stato di default permarrà per almeno 90 giorni dal momento in cui il cliente regolarizza - in ambito Gruppo Bancario - lo sconfino di pagamento e/o rientra dallo sconfinamento di conto corrente

Obbligazioni congiunte

Non sono previsti automatismi di contagio del default nel caso di obbligazioni congiunte (c.d. “cointestazione”)

Con riferimento alle obbligazioni congiunte (c.d. “cointestazione”) sono previste alcune nuove regole di contagio del default:

  • se la cointestazione è in default, il contagio può applicarsi alle esposizioni dei singoli cointestatari;
  • se tutti i cointestatari sono in default, il contagio si applica automaticamente alle esposizioni della cointestazione.

Classificazione a livello di Gruppo Bancario

La classificazione a default di un cliente presso una società del GBCI non comporta automaticamente la classificazione a default presso tutte le Società del Gruppo

La classificazione a default sarà valutata a livello di Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA (non è più consentito che un cliente sia classificato a default presso una Società del Gruppo e non lo sia presso un’altra)

La nuova disciplina, inoltre, introduce una nuova soglia per la classificazione a default nei casi di rimodulazione dell’affidamento dovuta a difficoltà finanziarie del cliente. Qualora, per effetto della rimodulazione, si verifichi per la Banca una perdita finanziaria superiore all’1%, la stessa è tenuta a classificare il cliente in stato di default.

Alcuni consigli per farti trovare pronto

Verifica costantemente i tuoi rapporti bancari per ottimizzare la gestione del tuo bilancio familiare ed evitare gli impatti delle nuove regole europee:

  • Hai più di un conto? Tieni sotto controllo i conti correnti che usi raramente, sui quali possono transitare occasionali addebiti:
  • in assenza di particolari esigenze valuta la possibilità di spostare gli addebiti sul tuo conto principale
  • se invece ti servono più conti, non perdere mai di vista il saldo per evitare sconfinamenti e parlane con la tua filiale per valutare la soluzione più adatta alle tue esigenze
  • Prestiti o mutui in corso? Se stai pagando le rate del mutuo o di un prestito, verifica che:
  • i tuoi finanziamenti siano dotati della possibilità di sospendere occasionalmente il pagamento della rata
  • la data di pagamento della rata coincida con il momento in cui hai maggior disponibilità sul conto
  • Usi una carta di credito? Fai sempre attenzione a come utilizzi la tua carta di credito:
  • verifica puntualmente la tua disponibilità e la possibilità di rimborso delle spese che hai sostenuto
  • se la carta è un importante strumento di gestione delle tue spese e a volte ti trovi in difficoltà a pagare il saldo, possiamo valutare insieme le soluzioni che ti consentano di gestirla e monitorarla al meglio

Infine, suggeriamo di tenere sotto controllo la situazione dei rapporti cointestati e/o che coinvolgano altri soggetti a Voi direttamente connessi (es. società appartenenti allo stesso gruppo, soci garanti, etc.).

La normativa di riferimento, introdotta dalla European Banking Autority (EBA) e recepita a livello nazionale da Banca d’Italia, è la seguente:

  • EBA/GL/2016/07: “Linee guida sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’art. 178 del Regolamento (UE) n.575/2013”;
  • EBA/RTS/2016/06: “Norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato” e il relativo Regolamento Delegato (UE) 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017.

FAQ: NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT

Se un cliente ha una esposizione in arretrato o sconfinamento da oltre 90 giorni per un importo inferiore alla soglia di rilevanza, deve essere classificato come inadempiente?
Se non sussistono altre valutazioni sulla probabilità che il cliente non adempia alle sue obbligazioni, quest’ultimo non deve essere necessariamente classificato in default. Per l’automatica classificazione in default l’ammontare in arretrato/ sconfinato per più di 90 giorni consecutivi deve superare le soglie di materialità stabilite dalle normative europee:

  • Imprese: lo sconfino deve essere superiore a 500 euro (relativamente a uno o più finanziamenti in essere) e deve rappresentare al tempo stesso più dell’1% del totale delle esposizioni dell’impresa medesima verso la Banca;
  • Privati e piccole e medie imprese: (da intendersi come le imprese che hanno esposizioni nei confronti di banche e intermediari del Gruppo Bancario di ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro e/o fatturato / patrimonio attivo inferiore a 1,5 milioni di euro): lo sconfino deve essere superiore a 100 euro (relativamente a uno o più finanziamenti in essere) e deve rappresentare al tempo stesso più dell’1% del totale delle esposizioni del cliente medesimo verso la Banca.

Come si calcolano i giorni di arretrato o sconfinamento?
I giorni di arretrato o sconfinamento, si calcolano a partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale, interessi e commissioni non sono stati - anche parzialmente - corrisposti. Nel caso in cui i pagamenti dovuti alla Banca, come definiti nel contratto di credito, siano stati sospesi e le scadenze siano state modificate, il conteggio dei giorni di arretrato o sconfinamento segue il nuovo piano di rimborso, con ciò intendendo che il periodo oggetto di sospensione/rinegoziazione non viene considerato ai fini del predetto calcolo.

È consentita la compensazione degli importi scaduti con altre linee di credito non utilizzate dallo stesso debitore?
L’EBA ha espressamente escluso tale possibilità. Pertanto, diversamente da quanto avveniva in passato, la Banca sarà tenuta a classificare lil debitore in default anche nel caso in cui questa abbia linee di credito ancora disponibili con la stessa Banca che potrebbero essere utilizzate al fine di compensare gli inadempimenti in essere ed evitare il default

Per le esposizioni congiunte (ad esempio “cointestazioni”), cosa succede in caso di default di uno dei debitori?
Nel caso di obbligazioni creditizie congiunte, quali ad esempio le cointestazioni in cui due o più debitori sono solidalmente responsabili per il rimborso delle stesse, il default di un debitore non si estende automaticamente anche alle cointestazioni.
D’altro canto,

  • nel caso in cui tutti i debitori esposti in maniera congiunta siano classificati in stato di default, anche l’obbligazione congiunta è automaticamente considerata in default.
  • se la cointestazione è in default, il contagio può applicarsi alle esposizioni dei singoli cointestatari

In caso di ritardato incasso del pagamento, la Banca deve comunque considerare il cliente in default?
Esistono precise situazioni tecniche di arretrato per le quali il cliente non verrà considerato in default:

  1. Malfunzionamento del sistema di pagamento
  2. Ritardata esecuzione di un ordine del cliente
  3. Errori nei processi della Banca che comportano un ritardato o un inesatto accredito del pagamento effettuato

Dopo quanto tempo la Banca può considerare il cliente non più in stato di default?
Secondo la nuova regolamentazione, per uscire dal default, devono trascorrere almeno 90 giorni dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare il cliente in default. Durante tale periodo, la Banca ne valuta il comportamento e la situazione finanziaria e, trascorsi i 90 giorni, può riclassificare il cliente in uno stato di non default qualora ritenga che il miglioramento della qualità creditizia di quest’ultimo sia effettivo e permanente. Fanno eccezione i casi di rimodulazione dell’affidamento dovuta a difficoltà finanziarie del cliente, per i quali il periodo è di dodici mesi anziché tre.

Le nuove regole in materia di default si rivolgono solo alle banche o anche agli altri intermediari finanziari?
Le nuove regole in materia di default devono essere applicate non solo dalle banche, ma anche da tutti gli intermediari finanziari non bancari, che esercitano il servizio di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma (es. società di credito al consumo, leasing, factoring, etc.)

La normativa di riferimento è la seguente:

 

EBA/GL/2016/07 “Linee Guida sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013

 

EBA/RTS/2016/06 “Nuove tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato” che integrano il Regolamento Delegato UE n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017

 

Nuove regole Europee in materia di definizione di default per le Imprese

 

Nuove regole Europee in materia di definizione di default per le persone fisiche