Normativa
19/02/2026
Informativa alla clientela per la sospensione delle rate di Mutuo -- ORDINANZA N. 1131 DEL 27 FEBBRAIO 2025 (Aggiornamento Gennaio 2026)

Si comunica l’avvenuta emanazione dell’Ordinanza 1131 del 27 febbraio 2025 – “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Arcugnano, di Barbarano Mossano, di Castegnero, di Longare, di Nanto e di Villaga della provincia di Vicenza e del comune di San Giovanni Ilarione della provincia di Verona” (di seguito Ordinanza).

L’ordinanza in questione, all’art.9, dispone quanto segue:

  • In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Arcugnano, di Barbarano Mossano, di Castegnero, di Longare, di Nanto e di Villaga della provincia di Vicenza e del comune di San Giovanni Ilarione della provincia di Verona; considerato che detti eventi hanno causato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e a edifici pubblici e privati e che pertanto costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1218 del codice civile – i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici - previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dunque sino al 28/01/2027 - termine prorogato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2026);
  • Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza (ossia entro il 26 marzo 2025) le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:
  1. Tempi di rimborso;
  2. Costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;
  3. Il termine, non inferiore a trenta giorni (da quando viene resa l’informativa) per l'esercizio della facoltà di sospensione, dunque per richiedere la sospensione.  
  • Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 28 gennaio 2026, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

Informativa Iccrea Ordinanza 1131 del 27 febbraio 2025 Sospensione rate provincia Verona