Normativa
19/02/2026
Informativa alla clientela per la sospensione delle rate di Mutuo -- ORDINANZA N. 1127 DEL 14 GENNAIO 2025 (Aggiornamento Gennaio 2026)
Si comunica l’avvenuta emanazione dell’Ordinanza 1127 del 14 gennaio 2025 - "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei comuni di Casciana Terme Lari, di Terricciola, di Castellina Marittima, di Riparbella, di Pomarance, di Santa Luce, di Ponsacco e di Volterra della provincia di Pisa e dei comuni di Rosignano Marittimo, di Collesalvetti e di Cecina della provincia di Livorno” (di seguito Ordinanza).
L’ordinanza in questione, all’art.3, dispone quanto segue:
- In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei comuni di Casciana Terme Lari, di Terricciola, di Castellina Marittima, di Riparbella, di Pomarance, di Santa Luce, di Ponsacco e di Volterra della provincia di Pisa e dei comuni di Rosignano Marittimo, di Collesalvetti e di Cecina della provincia di Livorno; considerato che tali eventi hanno causato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, nonché danni alle attività produttive e che pertanto costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile – i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati - previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli (dunque sino al 23/12/2026 - termine prorogato con la Delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2025);
- Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza (ossia entro il 13 febbraio 2025) le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:
- Tempi di rimborso
- Costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti
- Il termine, non inferiore a trenta giorni (da quando viene data l’informativa) per l'esercizio della facoltà di sospensione, dunque per richiedere la sospensione.
- Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 23 dicembre 2025, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.
Informativa Iccrea Ordinanza 1127 del 14 gennaio 2025 Sospensione rate regione Toscana