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Mutuo Chirografario TV - Imprese - FGD - DL 8 Apr 2020 N.23 - Art 13 comma 1 Lettera c

Descrizione
Descrizione
Il mutuo chirografario comporta l'erogazione di una somma di denaro al cliente, che si impegna a restituirla in un arco di tempo concordato con la banca.
Il rimborso avviene mediante pagamento di rate periodiche comprensive di capitale e interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto.
Il tasso di interesse è variabile. La periodicità delle rate è mensile.
Il mutuo chirografario non è garantito da ipoteca su immobili. La banca può tuttavia richiedere altri tipi di garanzia (ad esempio fideiussione, cambiale).
Se il mutuo è concesso a persone fisiche, può ricorrere una polizza assicurativa a copertura del rimborso del credito in caso di morte, invalidità o disoccupazione del cliente.
Prerequisiti
Come da indicazione del D.L. 08/2020 c.d. "Liquidita'" N. 23 - Art. 13, Comma 1, Lett c) - Finanziamento con durata fino massima di 96 mesi con Garanzia diretta al 80%. Possobilità di elevare copertura al 90% del importo garantito da parte del Confidi o da altro fondo di garanzia. L'importo totale del finanziamento non può superare alternativamente: - il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per l'anno 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Se l'impresa e' costituita dal 01/01/2019 l'importo massimo non puo' superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attivita' - il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019 - il fabbisogno per costi del capitale d'esercizio e per costi d'investimento (attestato dall'impresa ai sensi del DPR 445/2000) nei successivi : 18 mesi (se PMI) o 12 mesi (se impresa fino a 499 dipendenti). Salvo integrazioni della Circolare N. 11/2020 del 27.04.2020 del Mediocredito Centrale. Suddetto D.L. e' prorogato fino al 30/06/2022
Data fine
30/06/2022
Dedicato a
Imprese e ditte
Professionisti
Segmento di trasparenza
Dettaglio
Altri
Categoria prodotto
Finanziamenti
Vantaggi commerciali
Vantaggi commerciali

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e pocessuali. 

CAPO II

MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19

D.L. Liquidità 08 Aprile 2020 N.23 Art. 13 - Comma 1, Lettera c) 

Informativa
Riferimento Trasparenza
Vedi Fogli Informativi