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Depositi dormienti

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Ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 (Regolamento di attuazione dell’art. 1, comma 345, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di "Depositi dormienti") sono considerati “dormienti”:

  • i depositi, effettuati presso gli intermediari (Banche, ecc.), di somme di denaro con l'obbligo di rimborso (ad es. rapporti di conto corrente, deposito a risparmio, etc.);
  • i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione (ad es. deposito titoli);
  • i contratti di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita), in tutti i casi in cui l’assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata.
  • In relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:
  • non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione “ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati”, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, “per un periodo di tempo di 10 anni” decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
  • il valore dei beni sia superiore a € 100,00.

Al verificarsi delle condizioni di “dormienza”, l’intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l’invito ad impartire disposizioni “entro il termine di 180 giorni” dalla data di ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto sarà bloccato.

Trascorsi quattro mesi di tempo dal blocco, il rapporto sarà estinto e le somme e i valori relativi a ciascun rapporto saranno devoluti al Fondo istituito dalla Legge n. 266/2005 (di cui all'art.1, comma 343) destinato ad indennizzare i risparmiatori che hanno subito danni da investimenti sul mercato finanziario, secondo le modalità previste dal regolamento, restando impregiudicate le cause di estinzione dei diritti.

Qualora il rapporto “dormiente”, entro il predetto termine di 180 giorni, venga ”risvegliato”, ossia movimentato attraverso operazioni di versamento, prelievo, etc., ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi dallo stesso delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, il rapporto non sarà estinto.

Depositi al portatore “Dormienti”

Anche i rapporti di depositi al portatore (ad es. libretti al portatore), il cui saldo sia superiore a € 100,00 e che non siano movimentati da oltre 10 anni, sono assoggettati alla disciplina dei depositi "dormienti". Pertanto, stante l'impossibilità della Banca di individuare i titolari di tali rapporti, la comunicazione alla clientela interessata avviene attraverso l'affissione nei locali aperti al pubblico della Banca oltre che la pubblicazione sul sito internet della stessa, di un elenco dei suddetti rapporti. I titolari sono così invitati a presentare presso gli sportelli della Banca i relativi titoli rappresentativi, disponendo l'effettuazione di un'operazione o di una movimentazione. Decorso il termine dei 180 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco, in mancanza di disposizioni, il rapporto sarà estinto secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.

Elenchi dei rapporti al portatore di nostri Clienti per i quali si sono verificate le condizioni di “DORMIENZA”: